UNICO CENTRO DECISIONALE E LEGAMI FAMILIARI TRA CONCORRENTI NEGLI APPALTI PUBBLICI (95)
L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 non può basarsi su presunzioni semplici o su fatti sopravvenuti alla presentazione delle offerte, quali operazioni di riorganizzazione aziendale o subentri soggettivi. Il rapporto coniugale tra i legali rappresentanti di due imprese concorrenti è privo di autonoma efficacia probatoria se non accompagnato da anomalie oggettive nel contenuto delle offerte o della documentazione di gara che rivelino una matrice decisionale comune.
"L’art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023 consente l’esclusione dell’operatore economico quando la stazione appaltante accerti la riconducibilità dell’offerta a un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci. La fattispecie, in linea di continuità con il previgente art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, è preordinata alla tutela dell’autonomia, della segretezza e dell’indipendenza delle offerte. Non è richiesta la prova dell’effettiva alterazione dell’esito della gara; è tuttavia necessario un accertamento indiziario serio, ancorato a elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti, riferibili alla comune matrice decisionale delle offerte (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2024, n. 4165; Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2024, n. 7799; Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2022, n. 3440).
L’accertamento deve investire la fase genetica di formazione delle offerte. La stazione appaltante è, pertanto, tenuta a verificare, in primo luogo, l’eventuale sussistenza di un rapporto di controllo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c.; in difetto, deve accertare la presenza di relazioni di fatto idonee ad aprire la via a un reciproco condizionamento e, quindi, collegare tali relazioni alla concreta predisposizione delle offerte mediante elementi strutturali, funzionali o contenutistici dotati di effettiva capacità dimostrativa (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2017, n. 39; Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2024, n. 353; Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2024, n. 4165).
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Il rapporto coniugale tra il legale rappresentante di C. e la legale rappresentante di M. è, da solo, privo di autonoma efficacia probatoria. I rapporti familiari possono concorrere alla formazione del quadro indiziario, ma non valgono a surrogare la prova, pur solo presuntiva, dell’incidenza del legame sulla formulazione delle offerte. La riconducibilità di imprese a soggetti legati da vincoli familiari non comporta, di per sé, l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, occorrendo pur sempre elementi di fatto univoci dai quali desumere la concreta riferibilità delle offerte a una medesima determinazione imprenditoriale (Cons. Stato, sez. V, 14 agosto 2025, n. 7041; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 29 dicembre 2022, n. 1322)."
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