Giurisprudenza e Prassi

SEGRETEZZA DELL'OFFERTA, VERBALIZZAZIONE DELLA VERIFICA DI ADEGUATEZZA E SOSTENIBILITÀ DEL PEF E TERMINI DI IMPUGNAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

L’incompletezza del verbale di gara non costituisce, di per sé, vizio di legittimità del procedimento in ordine alle operazioni di verifica del Piano Economico Finanziario, qualora la legge di gara non preveda un obbligo specifico di verbalizzazione analitica. L'interesse all'impugnazione di clausole del disciplinare non immediatamente escludenti deve ritenersi consolidato al momento dell'aggiudicazione, rendendo tardiva la contestazione proposta oltre i termini decadenziali dal predetto provvedimento. È legittima la richiesta di chiarimenti interpretativi sull'offerta economica ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, laddove la stessa non richieda l'anticipazione di elementi di prezzo idonei a influenzare il giudizio tecnico.

"Il fatto che i verbali di gara non diano espressamente conto dell’esito positivo della verifica dell’adeguatezza e della sostenibilità dei Piani Economico Finanziari, non significa che tale adempimento, previsto dall’art. 23 del disciplinare, non sia stato espletato.

Sul punto il Collegio intende dare continuità all’orientamento secondo cui:

«L’incompletezza del verbale, di per sé, non costituisce […] una forma di invalidità dell’atto ivi documentato, rendendo soltanto più agevole per la parte che intenda contestare l’illegittimità delle modalità di esercizio del pubblico potere, fornire gli elementi di prova a supporto delle proprie censure, non essendo onerata a ricorrere al rimedio della querela di falso. In particolare, con riguardo alla verbalizzazione delle operazioni di gara, ma con la formulazione di principi generali in tema di verbalizzazione di attività amministrativa […], la giurisprudenza di questo Consiglio (Adunanza Plenaria, 3 febbraio 2014, n. 8) ha rilevato che, fermi di massima sul piano funzionale i principi di sufficienza ed esaustività del verbale, in assenza di specifiche regole procedimentali a livello di disciplina generale, non può essere elevato di per sé a vizio del procedimento (nel profilo della violazione di legge) l’omessa indicazione in verbale di operazioni singolarmente prese in considerazioni; anche “in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che l’atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dall’amministrazione aggiudicatrice indichino il contenuto essenziale del verbale”. In definitiva, in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, l’atto deliberativo non può ritenersi essere viziato per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dall’Amministrazione indichino il contenuto essenziale del verbale (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135)» (Cons. Stato, Sez. VI, 15/02/2023, n. 1580, par. 8.4.2 in diritto)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)