PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA NELLA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE (1)
È legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante conferma l'aggiudicazione all'esito di una verifica del requisito di esperienza professionale condotta in modo sostanziale, valorizzando elementi indiziari concordanti (curriculum, estratti INPS) qualora le certificazioni storiche siano oggettivamente irreperibili presso gli enti terzi.
"A riguardo, vale richiamare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza secondo cui: “Va rammentato, invero, che la prevalenza degli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali, nell’ambito delle procedure di gara, è stata riconosciuta in più occasioni della giurisprudenza, anche prima del d.lgs. n. 36 del 2023.
In questa ottica, il giudice amministrativo è tenuto a superare i casi di ‘vuoti formalismi’, al fine di tutelare l’interesse della stazione appaltante ad ottenere prestazioni orientate a garantire il miglior risultato possibile.
Quindi, in ipotesi come quella di specie, in cui vi è contrasto tra il dato formale del pedissequo rispetto del disciplinare di gara e il dato sostanziale della sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicataria, occorre privilegiare il dato sostanziale, ossia il risultato utile, perseguito dalla stazione appaltante di avere selezionato l’operatore economico ritenuto più idoneo all’esecuzione dell’appalto.
Come chiarito da questo Consiglio di Stato (sent. n. 9812 del 2023), la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici. Sono in realtà lo strumento per selezionare l’operatore economico più idoneo all’aggiudicazione dell’appalto.
Ne consegue che il lavoro dell’interprete non è solo quello di applicare in maniera rigorosa la lex specialis, ma di interpretarla teleologicamente, senza che da tale operazione ermeneutica possa però derivare una qualche violazione alle regole della concorrenza o ai principi di uguaglianza che regolamentano l’accesso al mercato.
Preferire una lettura non formalistica degli atti e della procedura di gara deve comunque avere l’obiettivo prioritario di analizzare il modo di procedere della stazione appaltante verificandone la correttezza sostanziale.
In applicazione dei suindicati principi, i poteri valutativi e la discrezionalità della pubblica amministrazione appaiono più ampi, con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un ‘mero rigido e cavilloso formalismo’ (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità, alla necessità di ampliare il contesto partecipativo dell’imprese, ma soprattutto all’esigenza della stazione appaltante di affidare la commessa all’operatore economico ritenuto più idoneo” (C.d.S., Sez. V, n. 1620/2025).
Nella specie che occupa, dunque, devono assumere valore decisivo le verifiche effettuate dall’Amministrazione con riguardo alla dichiarazione resa con riferimento al requisito di esperienza professionale, nell’impossibilità (non smentita) del Comune di [...] di inviare la documentazione richiesta in riferimento ai risalenti anni dichiarati e la messa in liquidazione delle Cooperative alle dipendenze delle quali era svolto il servizio [...] ed in particolare l’estratto previdenziale INPS [...]"
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