Giurisprudenza e Prassi
IL VERIFICATORE NON PUÒ SUPPLIRE ALLE CARENZE PROBATORIE DELLE PARTI (97.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Ordinanza
2024
Il verificatore non si sostituisce all’organo giudicante e neppure alle parti del giudizio, ma offre un ausilio al giudice per meglio comprendere le questioni tecniche dedotte dalle parti su cui grava comunque l’onere probatorio secondo il principio 'iudex iuxta alligata et probata iudicare debet'. Qualora il verificatore richieda l'acquisizione di atti non presenti nel fascicolo, deve fornire adeguati chiarimenti circa l'insufficienza del materiale già disponibile.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

