Legittimità del voto numerico e limiti al sindacato del giudice
Nell'ambito dei concorsi pubblici la valutazione delle prove scritte può essere legittimamente espressa mediante il solo voto numerico, il quale costituisce forma sintetica ma sufficiente di esternazione del giudizio tecnico-discrezionale, a condizione che siano stati previamente determinati criteri di valutazione idonei a consentire la ricostruzione dell'iter logico. Al giudice amministrativo è inibita la sostituzione del proprio apprezzamento a quello della Commissione, salvo che non emergano profili di evidente irragionevolezza o travisamento dei fatti rilevabili ictu oculi.
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