WHISTLEBLOWING E ACCESSO DIFENSIVO ALL'ESPOSTO: OSTENSIBILITÀ DEL CONTENUTO E TUTELA DELL'ANONIMATO
L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire l'accesso parziale ai documenti che hanno dato origine a un'attività ispettiva, mediante l'oscuramento dei dati identificativi del segnalante, qualora l'interesse conoscitivo della parte possa essere soddisfatto dalla mera conoscenza del nucleo fattuale dell'esposto. L'identità del segnalante è invece ostensibile solo qualora costituisca una componente necessaria e non surrogabile per la tutela giurisdizionale del segnalato, come nei casi di provata falsità o abuso dello strumento segnalatorio.
"Giova innanzi tutto rammentare che la disciplina dell’accesso documentale, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, non è strutturata sull’alternativa rigida tra ostensione integrale e segreto assoluto. Qualora la ragione ostativa riguardi dati personali, elementi identificativi o parti separabili del documento, l’Amministrazione è tenuta a verificare se l’interesse conoscitivo possa essere soddisfatto mediante l’ostensione parziale, con oscuramento selettivo dei soli dati non ostensibili. Siffatta tecnica non costituisce un rimedio eccezionale, ma lo strumento ordinario di composizione dei contrapposti interessi - istanza di conoscenza e protezione della riservatezza - specie quando l’accesso sia funzionale all’esercizio del diritto di difesa e la protezione dei dati di terzi possa essere assicurata senza pregiudicare l’interesse dell’istante (Cons. di Stato, sez. VI, ord. 23 dicembre 2025, n. 10236; T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 aprile 2025, n. 592)."
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