Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: appalto di particolare importanza

La disposizione in oggetto, modifica l'allegato II.14, art. 32, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, disponendo che "Sono considerate forniture di particolare importanza, le prestazioni d'importo superiore ad € 500.000 nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2". Le caratteristiche indicate al comma 2, col Correttivo, diventano quindi applicabili sia ai servizi che alle forniture; esse si riferiscono nell'ordine a: 1 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 2 - prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; 3 - interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 4 - prestazioni che, per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. Si chiede se, ai fini del corretto inquadramento di un servizio o di una fornitura d'importo inferiore a 500.000 euro quale "di particolare importanza", sia sufficiente il verificarsi anche solo di una delle predette quattro caratteristiche. Fermo restando che, per poter procedere alla corresponsione degli incentivi tecnici di cui all'art. 45, occorrerà che RUP e DEC siano due soggetti diversi.