Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: determinazione valore contratto
Al fine della determinazione del valore della garanzia definitiva, si chiede se il ribasso percentuale offerto sulla quota del contratto, vale a dire la parte dei lavori/servizi soggetti a ribasso, sia da assumere a riferimento nel calcolo. O viceversa il ribasso percentuale da assumere, nella determinazione del valore della garanzia definitiva, sia da riparametrare sull'intero valore dell'appalto, ossia la parte dei lavori/servizi soggetti a a ribasso più la parte non ribassabile.
Argomenti:
L’art. 35 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi deroga, in caso di appalto misto, le previsioni normative contenute nei commi 9 e 10 del medesimo articolo risultando però di difficile comprensione. Si chiede pertanto di fornire conferma alla sua corretta interpretazione, in riferimento al seguente esempio pratico: unica gara d’appalto misto (Es.: tramite RdO MEPA) suddivisa in tre lotti, il cui VALORE STIMATO POSTO A BASE DI GARA al netto dell’IVA è pari ad € 1.160.000 di cui € 900.000 per lavori (lotto 1), € 75.000 per la fornitura di beni (lotto 2) ed € 70.000 per servizi (lotto 3). A seguito della presentazione delle offerte, parrebbero quindi concretizzarsi due distinte possibilità: CASO 1 – a seguito della presentazione di offerte a ribasso oppure con un RIALZO MEDIO entro il limite del 20%, il valore complessivo dei tre lotti aggiudicati risulterebbe inferiore alla soglia di € 1.392.000 (pari ad € 1.160.000 base di gara stimata + 20%); in tale condizione, la norma parrebbe prevedere la possibilità di divenire ad una distinta aggiudicazione per ciascuno dei tre lotti. CASO 2 - a seguito della presentazione di offerte con un RIALZO MEDIO in misura maggiore del 20% citato dalla norma (Es.: 22%), il valore complessivo dei tre lotti aggiudicati sarebbe SUPERIORE al limite di € 1.392.000 (pari ad € 1.160.000 base di gara + 20%). Cosa accadrebbe in tale situazione? Qualora l’interpretazione sinora esposta, relativa al predetto comma 11 risulti invece errata, si chiede di correggerla tramite l’utilizzo di un esempio pratico. Ten. Col. Filippo STIVANI.
Argomenti:
L'art. 14, co. 14, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione", senza specificare se per "premio" debba intendersi il "premio netto" (ossia al netto delle imposte di legge) oppure il "premio lordo" (ossia comprensivo delle imposte precitate). Ad avviso di questa S.A., andrebbe considerato il "premio netto" in quanto, diversamente, non si capisce perché per gli altri tipi di servizi (diversi da quelli assicurativi) il valore dell'affidamento è pari all'"importo totale pagabile, al netto dell'iva" (art. 14, co. 4, D.Lgs. 36/2023) e, invece, per i servizi assicurativi dovrebbe essere al lordo delle imposte di legge (ossia al lordo di somme che - seppur diverse dall'iva - non vengono "intascate" dall'O.E. che emette la polizza assicurativa bensì, al pari dell'iva, versate all'Erario). La questione è di grande rilevanza in quanto il valore dell'affidamento determina sia il tipo di procedura di affidamento (diretto o con procedura negoziata o con procedura aperta, etc.) a farsi, sia l'importo del cig da generare.

