Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: servizi assicurativi

L'art. 14, co. 14, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione", senza specificare se per "premio" debba intendersi il "premio netto" (ossia al netto delle imposte di legge) oppure il "premio lordo" (ossia comprensivo delle imposte precitate). Ad avviso di questa S.A., andrebbe considerato il "premio netto" in quanto, diversamente, non si capisce perché per gli altri tipi di servizi (diversi da quelli assicurativi) il valore dell'affidamento è pari all'"importo totale pagabile, al netto dell'iva" (art. 14, co. 4, D.Lgs. 36/2023) e, invece, per i servizi assicurativi dovrebbe essere al lordo delle imposte di legge (ossia al lordo di somme che - seppur diverse dall'iva - non vengono "intascate" dall'O.E. che emette la polizza assicurativa bensì, al pari dell'iva, versate all'Erario). La questione è di grande rilevanza in quanto il valore dell'affidamento determina sia il tipo di procedura di affidamento (diretto o con procedura negoziata o con procedura aperta, etc.) a farsi, sia l'importo del cig da generare.

A16. Nel caso di affidamento di servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio), come deve essere calcolata la base d’asta ed il relativo contributo all’Autorità, e come devono essere trasmessi i dati informativi?