Parere tratto da fonti ufficiali

Tempestività riserve
QUESITO del 21/04/2026

In base all'art. 7, comma 2, all. II.14, del Dlgs 36/2023, "le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle... In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità". Esistono, quindi, altri atti che precedono temporalmente il registro di contabilità sui quali l'impresa è chiamata a iscrivere le riserve. L'obiettivo della norma, come chiaramente indicato al comma 1 dello stesso art. 7, è quello di informare tempestivamente la stazione appaltante su eventuali situazioni critiche, in modo che la stessa possa attivarsi per eliminare o ridurre i problemi, ben prima della predisposizione degli atti contabili. Considerato quanto sopra, si chiede se: 1. Tra tali atti siano compresi i verbali predisposti durante l'esecuzione dei lavori, la nota con cui l'impresa trasmette il cronoprogramma, o la nota ad hoc con cui la ditta esplicita le riserve; 2. In assenza dell'iscrizione delle riserve su uno degli atti idonei precedenti il registro di contabilità, le riserve iscritte sul registro debbano considerarsi intempestive (qualora, ovviamente, la percezione del danno sia precedente il registro di contabilità).

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