Validita del prezzario
QUESITO
del 03/06/2025
Ai sensi dell'art. 4, co. 2, all. I.14 stabilisce che i prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero: A) nel caso di un progetto di fattibilita tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, e' possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente; B) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si usa l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente. Con riferimento alla lett. b) sembrerebbe possa essere indetta una gara di lavori con un progetto esecutivo elaborato sulla base del prezzario usato per la redazione del PFTE che, soprattutto per le grandi opere, normalmente avviene in tempi di gran lunga anteriori rispetto all'elaborazione del progetto esecutivo. Si chiede pertanto di chiarire come si concilia tale norma con l'esigenza di congruita della base d'asta a momento della pubblicazione della gara.
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