Viaggi di istruzione organizzati da soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche
QUESITO
del 02/03/2026
La legge n. 164 di conversione del D.L. n. 127/2025, approvata il 5 novembre 2025, ha apportato una modifica all'art. 108 del codice dei Contratti Pubblici, introducendo una disposizione al comma 2 (lettera f-bis), a seguito della quale i servizi di trasporto, nell'ambito dei viaggi di istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche, sono inseriti nell'elenco dei servizi e forniture che possono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si pone il seguente quesito. L'Ente scrivente-soggetto diverso per natura e finalità dalle istituzioni scolastiche-in applicazione di tre leggi regionali organizza, in appalto, viaggi premio in virtù di concorsi rivolti agli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di suscitare interesse e impegno nei giovani su tematiche di rilievo istituzionale. L'Ente scrivente ritiene necessariamente, al fine di addivenire a tale finalità, di dover esperire la procedura di individuazione del contraente, pur non essendo un'istituzione scolastica, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede se sia corretta tale interpretazione estensiva e analogica che conduce a ritenere obbligatorio che la novella disposizione sia applicata anche da parte di soggetti, come in questo caso, diversi da istituzioni scolastiche.
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