D.Lgs. 36/2023, all. II.14, art. 33, c. 1-bis - L'anticipazione è erogabile anche ai SIA in affidamento diretto?
QUESITO
del 05/02/2026
Il DL n. 73 del 21/07/2025 c.d. “decreto Infrastrutture” convertito, con modificazioni, nella L. n. 105 del 18/07/2025, ha introdotto un nuovo comma 1-bis all'art. 33 dell'allegato II.14. Tale disposizione, consente l'erogazione dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del Codice anche ai SIA continuando, al contempo, a mantenere esclusi tutti gli altri servizi di natura intellettuale. L'anticipazione in parola, è consentita in misura non superiore al 10% dell'importo contrattualizzato e rappresenta una facoltà per la Stazione Appaltante (SA) non un obbligo; essa è infatti subordinata alla disponibilità finanziaria nel quadro economico ed alla previsione espressa di tale istituto "nei documenti di gara". Quest'ultima frase, potrebbe far dubitare dell'estensione dell'anticipo del prezzo agli affidamenti diretti in quanto, ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, let. d), questi sono identificati come "l‘affidamento del contratto senza una procedura di gara". La scrivente SA ritiene però che, l'istituto in questione, possa essere applicato anche agli affidamenti diretti. Questo in aderenza con la ratio della norma che, oggettivamente, è improntata a fornire immediata liquidità ai professionisti tecnici, a prescindere dalla procedura con la quale siano stati affidati i SIA. Si chiede se, l'interpretazione prospettata, possa essere condivisibile.
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