Art. 104 - Nuove domande ed eccezioni

1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.
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Giurisprudenza e Prassi

FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E SPECIFICHE TECNICHE: VA PRIVILEGIATA UNA LETTURA LOGICO-OPERATIVA DELLA LEX SPECIALIS (95)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Le espressioni matematiche e le formule per l'attribuzione dei punteggi previste dalla lex specialis di gara devono essere applicate secondo un criterio di logica e ragionevolezza che conferisca un senso compiuto a tutti i fattori numerici ivi inseriti, facendo prevalere l'intenzione pratica e la funzionalità calibratrice della formula sulla rigida applicazione delle regole astratte della notazione matematica. Inoltre, nel giudizio amministrativo di appello vige la preclusione alla produzione di nuovi documenti, ivi compresa la consulenza tecnica di parte.

“Sebbene le regole della notazione matematica invocate [...] siano astrattamente corrette e diano effettivamente priorità all'operazione di divisione rispetto a quella di addizione o sottrazione, nondimeno sussistono chiari elementi per ritenere che l'espressione [...] vada intesa nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, in quanto [...] solo in quest'ultimo senso la formula produce numeri congruenti ai fini della calibrazione dei punteggi [...] volendo aderire alla lettura proposta [...], il secondo fattore della formula [...] risulterebbe del tutto privo di senso o comunque pleonastico”.

Sul divieto di nuovi mezzi di prova: “ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 345 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018 e 2506/2018; sez. III, 3142/2017)" (negli stessi termini, più di recente, Cons. Stato, sez. III, nn. 8098 del 2025 e 3846 del 2025)”.

INAMMISSIBILITA' DI NUOVE PROVE IN APPELLO E DIMENSIONAMENTO DELLA FORNITURA DIAGNOSTICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Come osservato da questo Consiglio in analoghi precedenti, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 354 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018 e 2506/2018; sez. III, 3142/2017)" (Cons. Stato, sez. IV, 114/2019; negli stessi termini, più di recente, Cons. Stato, sez. III, nn. 8098 e 3846 del 2025).

ANOMALIA DELL'OFFERTA: IRRILEVANZA DEI RINNOVI CONTRATTUALI SOPRAVVENUTI DOPO L'AGGIUDICAZIONE (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"L’indicata sopravvenienza (rinnovo del CCNL) non può costituire elemento da cui inferire l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, o l’erroneità della sentenza che ha respinto il relativo motivo, posto che si tratta appunto di un elemento sopravvenuto e dunque che non poteva essere considerato in sede di adozione di tale provvedimento e della sentenza impugnata". La valutazione di congruità è infatti "globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726)".