Art. 73 - Udienza di discussione

1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi. comma così modificato dal DLgs 195/2011 in vigore dall’8/12/2011

2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

Testo Previgente

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Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE DEI PREZZI: OPERA IN CASO DI PROROGA TECNICA MENTRE È ESCLUSA IN CASO DI RINNOVO CONTRATTUALE (115)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici di servizi, la prosecuzione del rapporto oltre il termine di scadenza finalizzata a garantire la continuità nelle more di una nuova gara (c.d. proroga tecnica) non preclude il diritto alla revisione prezzi, essendo il rapporto ancora disciplinato dalla fonte originaria. La distinzione tra proroga e rinnovo risiede nell'assenza, nella prima, di una nuova negoziazione tra le parti.

"[...] “la clausola di revisione dei prezzi opera in caso di mera proroga del contratto, e non anche di rinnovo del medesimo; ed infatti mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, che rende incompatibile l’immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi” (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2025, n. 9987)."

ACCESSO AL FONDO OPERE INDIFFERIBILI (FOI) E ADEGUAMENTO STRAORDINARIO DEI PREZZI (DECRETO AIUTI) SONO MISURE DI SOSTEGNO ALTERNATIVE FRA LORO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

I meccanismi di adeguamento dei prezzi degli stati di avanzamento lavori (SAL) non sono applicabili agli appalti che beneficiano dell'accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI), configurandosi tra i due strumenti un rapporto di alternatività e non di cumulabilità, finalizzato a prevenire fenomeni di sovracompensazione e indebito incremento del corrispettivo contrattuale.

"Entrando nel merito della controversia, risulta opportuno ricordare che questo Consiglio di Stato ha condivisibilmente rilevato che “l’accertamento del diritto dell’impresa a vedersi riconosciuto l’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 D.L. n. 50/2022, normativa quest’ultima che è stata emanata nel contesto delle misure di sostegno all’economia resesi necessarie per l’incremento dei prezzi dei materiali e delle fonti di energia verificatosi dopo il periodo pandemico e per effetto del conflitto ucraino. 6.2 Il Legislatore, riconoscendo il carattere eccezionale dell’aumento dei prezzi storicamente verificatosi nel periodo considerato, ha inteso perseguire la finalità di assicurare il regolare completamento dei lavori pubblici, tenendo indenni le imprese appaltatrici dai maggiori costi sostenuti per l’esecuzione delle opere ad esse affidate. 6.3 In siffatta direzione, il predetto art. 26 prevede che: “per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”. 6.4 Com’è chiaramente desumibile dal testo, si è in presenza di una disposizione dal carattere eccezionale che opera in deroga ai principi generali contenuti nel codice degli appalti (ed in particolare alla casistica contenuta nell’allora vigente art. 106 D.lgs. n. 50/2016) e prevale anche sulle pattuizioni contenute nei contratti di appalto. 6.5 Tale disposizione ha un’efficacia circoscritta e limitata nel tempo, in quanto si applica ai contratti aggiudicati sulla base di offerte che prevedevano un termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.” (Cons. Stato, sez. V, n. 4016/2026).

15. In altre parole, in tema di appalti pubblici, l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 configura una disciplina di carattere eccezionale e derogatorio, introdotta per fronteggiare l’aumento straordinario dei prezzi dei materiali e dell’energia verificatosi nel periodo post‑pandemico e in conseguenza del conflitto ucraino, volta ad assicurare il regolare completamento delle opere pubbliche mediante il riconoscimento all’appaltatore dell’adeguamento dei prezzi dei lavori eseguiti. Tale meccanismo, che opera anche in deroga alle clausole contrattuali e ai principi generali di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, ha natura temporalmente limitata e si applica esclusivamente agli appalti aggiudicati entro il 2021 e alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2022, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva oltre i casi e i tempi espressamente previsti dal legislatore.

[...]

Il dato letterale del comma 6-ter dell’art. 26 del “decreto aiuti”, come già chiarito ed interpretato supra, è chiaro e inequivoco nel prevedere che i meccanismi di adeguamento dei sal non si applicano agli appalti che accedono al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI). Tale inciso ha valore dirimente e non consente letture alternative. Il sistema normativo si configura, dunque, in termini di alternatività e non cumulatività. Mentre il FOI opera ex ante, incidendo sull’importo complessivo di gara e sull’equilibrio economico dell’appalto, l’adeguamento dei sal opera ex post, con funzione incidentale e limitata.

[...] Va inoltre ribadita la natura eccezionale e derogatoria delle disposizioni dell’art. 26, adottate per far fronte a circostanze straordinarie di incremento dei costi. Come tali, esse sono soggette al principio di stretta interpretazione (art. 14 preleggi) e non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva."

LAVORATORI SVANTAGGIATI E ABBATTIMENTO DEI COSTI DELLA MANODOPERA: L'OPERATORE ECONOMICO DEVE PROVARE RIGOROSAMENTE I BENEFICI CONTRIBUTIVI (110)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittimo l'annullamento dell'aggiudicazione qualora l'operatore economico non fornisca prova documentale (quale l'estratto del libro soci) della qualità di socio del lavoratore svantaggiato impiegato, rendendo inapplicabile l'invocato esonero contributivo e determinando l'anomalia dell'offerta per svolgimento in perdita della commessa. La Stazione Appaltante incorre in difetto di istruttoria se valorizza benefici economici in assenza di documentazione giustificativa che ne comprovi la spettanza.

"Come puntualmente osservato dal giudice di primo grado “la D. non è riuscita documentalmente a dimostrare, in occasione dell’ultima verifica di anomalia, che il dipendente -OMISSIS- fosse anche socio della cooperativa, o che esistesse un legittimo impedimento ad assumere tale qualità in virtù del suo stato soggettivo mentale (peraltro, i verbali sanitari del 23 febbraio 2024 e del 28 marzo 2024 presenti in atti, rispettivamente finalizzati alla conferma dello stato di invalidità civile e al riconoscimento dello stato di handicap, davano conto di patologie del -OMISSIS- non riconducibili a malattie mentali).

In altri termini, come anche correttamente osservato dal verificatore sia nella bozza di relazione sia nella relazione conclusiva, la D. non era stata in grado di produrre, né in sede di verifica di anomalia né nel corso della verificazione, documentazione idonea, quantomeno nella forma di estratto aggiornato dei libri sociali obbligatori, a suffragare la sussistenza e la permanenza, in capo al Sig. -OMISSIS-, dello status di socio o la ricorrenza di un legittimo impedimento in tal senso”.

Il Collegio non può, infine, non evidenziare che l’estratto aggiornato dei libri sociali obbligatori non viene indicato dal verificatore, né richiamato nella relazione e posto a fondamento del convincimento con conseguente mancata dimostrazione, “

in occasione dell’ultima verifica di anomalia, che il dipendente -OMISSIS- fosse anche socio della cooperativa, o che esistesse un legittimo impedimento ad assumere tale qualità in virtù del suo stato soggettivo mentale”.

Alla luce delle esposte circostanze il Collegio ritiene che non solo sia dimostrato che la questione posta a fondamento della decisione è stata oggetto di ampio contraddittorio tra le parti, ma che il giudice ha esplicitato in modo chiaro e congruo le ragioni per le quali ha ritenuto di dissentire sul punto dalle conclusioni raggiunte dal verificatore.

Deve essere respinto anche il secondo motivo con il quale l’appellante deduce l’erroneità del giudizio di inaffidabilità dell’offerta espresso dal giudice di primo grado che lo avrebbe fondato solo su un aspetto di carattere formale, ignorando la complessiva sostenibilità economica dell’offerta."

DISCREZIONALITÀ TECNICA E REQUISITI TEMPORALI NELLA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittima l'esclusione, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico esperienziale, dei titoli di accreditamento o iscrizione presso fondi interprofessionali conseguiti in data successiva alla pubblicazione del bando di gara, in quanto tali titoli non sono rappresentativi di un'esperienza professionale da intendersi quale dato già acquisito e consolidato nel bagaglio dell'operatore economico.

"[...] la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, per cui il sindacato giurisdizionale, pur essendo pieno, non può diventare sostitutivo delle valutazioni dell’amministrazione e si limita alla verifica della ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità delle stesse, senza consentire al giudice di sovrapporre il proprio apprezzamento tecnico a quello dell’amministrazione in assenza di manifesti profili di erroneità o illogicità (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2026, n. 3162).

[...] la commissione si è limitata ad applicare l’art. 7.1. della lettera di invito, alla luce dei chiarimenti forniti, in modo puntuale e coerente nei confronti di tutti i partecipanti e, quindi, escludendo non solo nei confronti della ricorrente/appellante, ma anche nei confronti di tutti gli altri operatori, i fondi di iscrizione successivi al bando, in quanto non espressivi di una esperienza, da intendersi quale dato già acquisito."


ASSEVERAZIONE DEL PEF DA REVISORE CONTABILE-PERSONA FISICA E TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE: IL CONSIGLIO DI STATO DISPONE NUOVO CONTRADDITTORIO (10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"Il PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità con riferimento agli operatori economici che partecipano alla gara deve essere valutata dall’Amministrazione. [...] Il PEF pertanto, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, conserva un ruolo centrale quando il bando espressamente lo richieda".

L'esclusione derivante dalla mancata presentazione di un PEF asseverato secondo le forme richieste dalla lex specialis non viola il principio di tassatività (art. 10 D.Lgs. 36/2023) in quanto "le previsioni della legge di gara alla base dell’esclusione [...] attengono piuttosto alla determinazione del contenuto dell’offerta economica [...] e sono espressione del potere della stazione appaltante di determinare l’oggetto della gara, così escludendo gli operatori economici che non ne rispettano le prescrizioni".