Art. 74 - Sentenze in forma semplificata
1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.Giurisprudenza e Prassi
IL POTERE DI ANNOTAZIONE DELL'ANAC NEL CASELLARIO INFORMATICO NON HA NATURA SANZIONATORIA, MA ASSOLVE A UNA FUNZIONE DI PUBBLICITÀ-NOTIZIA (213)
In tema di contratti pubblici, il potere di annotazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Casellario Informatico non ha natura sanzionatoria, ma assolve a una funzione di pubblicità-notizia finalizzata a garantire alle stazioni appaltanti un quadro informativo completo sull'affidabilità professionale degli operatori. Pertanto, l'Autorità è tenuta esclusivamente a verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e l'utilità della notizia rispetto alle finalità istituzionali del Casellario, rimanendo escluso un sindacato sostitutivo rispetto a quello del giudice competente sul merito dell'inadempimento o sulla gravità della risoluzione.
"Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, nell'esercizio di tale potere l'Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, ossia a verificare – con uno standard probatorio del «più probabile che non» tipico del procedimento amministrativo non sanzionatorio – la plausibilità della ricostruzione fattuale operata dalla stazione appaltante, alla luce delle controdeduzioni dell'operatore economico (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 28 novembre 2024, n. 21445; id., 10 marzo 2025, n. 5005), nonché a valutare la conferenza e anacl'utilità della notizia rispetto alle finalità istituzionali del Casellario, quale indice rivelatore dell'inaffidabilità professionale dell'operatore, essendo invece escluso che l'Autorità possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell'inadempimento o dell'illecito contestato (Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299; id., Sez. V, 30 luglio 2024, n. 6836).
È altresì consolidato che la risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un'ipotesi tipica di annotazione, rispetto alla quale può riconoscersi all'ANAC un'attenuazione dell'obbligo di motivazione in ordine all'utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà tali da consentire di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all'affidabilità dell'operatore economico (TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 9 marzo 2023, n. 3945; id., 7 aprile 2025, n. 6929)."
TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE TECNICHE E OPERATIVITÀ DELLA "CLAUSOLA SALVAGUARDIA" (10)
In presenza di una "clausola di salvaguardia" che obbliga l'aggiudicatario a fornire gratuitamente i materiali eventualmente insufficienti durante l'esecuzione del contratto, l'offerta deve essere valutata idonea a garantire la completezza della prestazione, non potendosi predicare una carenza di elementi destinati a non impattare significativamente sull'offerta economica.
"[...] si può richiamare la pacifica giurisprudenza in ordine alla necessità di interpretare restrittivamente le “caratteristiche tecniche minime”, riconoscendo tale qualità solo a quelle espressamente indicate come tali dalla lex specialis e pertanto assistite da espressa comminatoria di esclusione).
[...] in virtù della “clausola di salvaguardia” [...] – la fornitura dei materiali necessari per i test era qualificata come gratuita, e quindi non rientrante nell’offerta economica, appare difficilmente predicabile una incompletezza dell’offerta con riguardo a un elemento non destinato in alcun modo a impattare in modo significativo sull’offerta medesima."
GARE D’APPALTO – LEGITTIMAZIONE AL RICORSO - LIMITI
In forza dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria nella pronuncia n. 4/2018, nelle controversie aventi ad oggetto gare di appalto la legittimazione al ricorso, ai sensi degli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a., si fonda su una situazione differenziata e meritevole di tutela, derivante dalla partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione, cosicché l’operatore economico che liberamente si sia astenuto dal parteciparvi, non può agire per l’annullamento, ancorché possa vantare un interesse di fatto a che la competizione, che per lui è comunque res inter alios acta, venga nuovamente bandita.
La predetta posizione differenziata e qualificata, parimenti, non discende dalla veste di precedente affidatario del servizio, estinguendosi tale posizione con la scadenza del relativo contratto, cui esclusivamente accede e che non si perpetua anche in futuro come qualità immanente al soggetto (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 2018, n. 6325).
Alla regola generale sopra specificata fanno eccezione solamente tre tassative ipotesi, di seguito indicate e tuttavia non ravvisabili nella fattispecie: i) quando si contesti in radice l'indizione della gara in sé, che non doveva cioè essere bandita; ii) quando si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; iii) quando si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti (Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 11; 26 aprile 2018, n. 4).
CONFORMITÀ DELL’OFFERTA TECNICA E VINCOLATIVITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE TABELLARI (108)
È legittima l’aggiudicazione di un appalto tecnologico laddove l’offerta tecnica presenti le funzionalità minime richieste dal capitolato, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante in assenza di vizi di illogicità manifesta. Qualora il punteggio tecnico sia attribuito sulla base di criteri tabellari, l'amministrazione compie un'attività vincolata che esclude valutazioni discrezionali, rendendo inammissibili contestazioni che non tengano conto della natura automatica del calcolo del punteggio previsto dalla griglia di valutazione.
"L’attribuzione alle medesime di 9 punti ciascuna in relazione al sub criterio di valutazione “A.5.1. Latenza end to end [...] appare legittima, anche in ragione della natura tabellare del criterio, che esclude ogni valutazione discrezionale. In merito allo stesso, infatti, la Tabella di cui all’art. 18.1. del Disciplinare prevede [...] punti 9 per latenza end to end ≤100 ms” e tanto l'aggiudicataria quanto la seconda classificata hanno proposto un sistema con tempi di latenza ≤100 ms" (TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, n. 513/2026).

