1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.
3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
4. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.
5. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all’articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all’articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
SPIEGAZIONE
L’articolo 178 disciplina la durata della concessione – prevedendo che la stessa è limitata e determinata dall’ente concedente e, di norma, non prorogabile – nonché la durata massima dell...
CONSIGLI UTILI PER SA E PER OE
- La SA deve indicare nei documenti di gara la durata massima della concessione salvo il caso in cui essa sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.
...
DURATA TROPPO BREVE DEL CONTRATTO: NON SI TRATTA DI CONCESSIONE (178 - 182)
TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2025
L’affidamento di cui si discute non corrisponde almeno ad uno degli elementi propri della concessione, come disciplinata dal ripetuto codice dei contratti pubblici, pur presentando altri caratteri a quella propri.
Invero, l’art. 174, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che “Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”.
La concessione è dunque un contratto di partenariato pubblico privato, che il comma 1 dello stesso art. 174 definisce come un’operazione economica tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati tra i quali “è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico” (art. 174 co. 1 lett. a).
Ebbene, pur essendo consapevole che il sintagma “di lungo periodo” è suscettibile di un significativo margine di opinabilità interpretativa, anche in ragione del risultato perseguito, il Collegio ritiene che la durata dell’affidamento in questione, di soli cinque mesi, sia troppo esigua perché il rapporto contrattuale sia comunque qualificabile come rapporto “di lungo periodo”, per cui va conseguentemente escluso che si possa ricondurre ad una concessione di servizi.
QUESITO
del 02/10/2023 -
D.LGS. 36/2023, ART. 178, COMMI 1 E 2 - DURATA QUINQUENNALE DELLE CONCESSIONI.
<p>Questa SA dovrà procedere, nel prossimo futuro, all'affidamento delle concessioni dei servizi di bar/bouvette, distributori automatici di snacks e bevande, lavanderia a gettoni e barberia. Le lezioni apprese nei passati affidamenti hanno dimostrato che, la qualità del servizio, è risultata tanto più elevata quanto più elevata è stata la durata della concessione. Questo in ragione del fatto che, potendo programmare ed organizzare l'impresa per un periodo non breve, l'OE riesce a rientrare nei costi derivanti da importanti investimenti, quali ad esempio l'assunzione di più personale per garantire un miglior servizio oppure la sostituzione delle macchine vetuste. Tutto ciò premesso si chiede se, in applicazione delle predette lezioni apprese e di quanto indicato dai commi 1 e 2 dell'articolo in oggetto, ai fini delle concessioni dei servizi indicati, sia possibile indicare in gara un termine quinquennale che appare un giusto equilibrio finalizzato ad ottenere un servizio di qualità, senza allungare eccessivamente i termini temporali della concessione. Si chiede un autorevole parere a riguardo. </p>