Art. 30. Interessi per ritardato pagamento
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e) del D.Lgs 207/2010 a partire dalla data della di entrata in vigore 08-06-2011
Giurisprudenza e Prassi
FALLIMENTO DELLA MANDATARIA DEL RTI: LEGITTIMAZIONE DIRETTA DELLA MANDANTE VERSO L'AMMINISTRAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA PROPRIA QUOTA DI CREDITI (37)
Il fallimento della società mandataria di un’associazione temporanea di imprese non attrae i crediti della mandante nel fallimento della prima, poiché lo scioglimento del mandato collettivo ripristina l'autonomia della mandante nel far valere i propri diritti di credito verso il committente per la quota di lavori di propria spettanza.
"La preliminare questione sollevata dalla [...] circa la sussistenza di una sua legittimazione attiva a reclamare eventuali crediti nei confronti della stazione appaltante [...] deve essere accolta.
Ciò in ossequio al principio sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare, in materia, che, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria dell'altra ai sensi dell'art. 23, comma ottavo, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 della legge fall., con la conseguenza che l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile. E, del pari, la curatela fallimentare è legittimata a riscuotere dall'amministrazione il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza (cfr. Cass. 3810/2010; 23894/2013). ( v. Corte di Cassaz. n. 973/2017)."
L'INDICAZIONE DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO NELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO NON PUÒ ESSERE INTERPRETATA COME CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO
La previsione secondo cui l’intervento sarà liquidato con fondi regionali non può essere interpretata come condizione sospensiva, non potendosi ricavare in alcun modo che tali fondi non fossero già accreditati o che il pagamento fosse subordinato alla loro materiale erogazione in modo esplicito.
"Il contraente privato non era certo tenuto a prendere cognizione integrale degli atti amministrativi richiamati nella determina n. 28/2013 e quindi non era tenuto a conoscere i termini della concessione del finanziamento da parte dell[...], potendo legittimamente fare affidamento su una regolamentazione pattizia priva di alcun riferimento a un contributo regionale ancora da erogare e che non prevedeva la subordinazione del pagamento del corrispettivo a tale erogazione né in modo esplicito né implicitamente.
La mancata previsione di una condizione sospensiva del pagamento del corrispettivo dell’appalto costituita daalla materiale erogazione del finanziamento assume rilievo determinante e assorbe ogni ulteriore questione, [...]"
DECORRENZA APPLICAZIONE DISPOSIZIONI PROCESSUALI
[A] Sulla normativa applicabile al contratto nel caso in cui sia entrata in vigore una nuova normativa nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. [B] Sulla possibilità o meno che, in caso di rinvio al Capitolato Generale OO.PP. contenuto nel contratto, eventuali modifiche (o sentenze della Corte Costituzionale) sopravvenute alla disciplina ivi dettata rispetto a quella vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, possano alterare il regime contrattuale in corso. [C] Sulla applicabilità o meno delle nuove disposizioni processuali contenute nell’art. 253, comma 34 del Codice dei Contratti pubblici anche per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore e contenenti un richiamo specifico alla Capitolato Generale di cui al d.p.r. 1062/1963. [D] Sulla risarcibilità o meno dei danni derivanti dal ritardato collaudo delle opere, in caso di sottoscrizione di una transazione tra Impresa e Stazione Appaltante. [E] Sulla spettanza o meno della rata a saldo e degli interessi moratori di cui all’art. 36 del d.p.r. 1062/1963 nel caso di ritardato collaudo dell’opera. [F] Sulla tipologia di danni risarcibili all’Impresa per il solo ritardo della stazione appaltante nel dare inizio al collaudo
RITARDO NEI PAGAMENTI - MATURAZIONE INTERESSI
“Corrispettivo dell’appalto ritardi nei pagamenti”
Pareri tratti da fonti ufficiali
si chiede se in caso di ritardato pagamento di certificati di acconto o della rata di saldo di lavori pubblici si applica l'art. 30 del d.m. 145/2000 o le disposizioni del d. lgs. 231/2002 in materia di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (le quali fanno riferimento a consegna di di merci o di servizi.
dovendo corrispondre gli interessi di mora per ritadato pagamento ai sensi del comma 4, art. 30 del decreto 145/2000, dovrei applivare il tasso predefinito dal ministro dei ll.pp.,che per gli anni 2007 e 2008 NON RISULTANO ESSERE STATI PUBBLICATI. Domanda: COME PROCEDERE PER POTER ADEMPIERE ALL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO?

