Art. 33. Tempo del giudizio

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.

3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e) del D.Lgs 207/2010 a partire dalla data della di entrata in vigore 08-06-2011
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Giurisprudenza e Prassi

NORME CON TERMINI DECADENZIALI: VALE LA REGOLA TEMPUS REGIT ACTUM

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, l'abrogazione dell'art. 33 del D.M. n. 145/2000, disposta dall'art. 358, comma 1, lett. e) del regolamento 5 ottobre 2010, n. 207, preclude l'ultrattività della disposizione, in applicazione del principio tempus regit actum, con la conseguenza che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'abrogazione, non è più applicabile il termine decadenziale ivi previsto per l'esercizio dell'azione giurisdizionale." (In tal senso cit. Corte d'Appello Cagliari n. 3002/2023).