Art. 32. Definizione delle riserve al termine dei lavori
(articolo abrogato dall’art.256 del DLgs 163/06 come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera zz, d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)Giurisprudenza e Prassi
IL DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI VERSO LA PA IN DIFETTO DI ADESIONE DI QUEST'ULTIMA NON TROVA APPLICAZIONE QUANDO IL CONTRATTO DI APPALTO E' GIÀ ESEGUITO E COLLAUDATO
In tema di appalti pubblici, la cessione di crediti aventi natura risarcitoria o integrativa del corrispettivo, originati dall'iscrizione di riserve in contabilità, è pienamente valida ed efficace anche senza il consenso della Stazione Appaltante, laddove il rapporto contrattuale sia già esaurito. Il venir meno dell'esigenza di garantire l'affidabilità finanziaria dell'esecutore durante la pendenza dell'appalto rende inapplicabile il regime derogatorio pubblicistico, riespandendo l'ordinaria disciplina civilistica.
"Quanto [...] al contestato difetto di legittimazione passiva della cessionaria, si osserva che, in relazione all’adesione della parte pubblica, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24758 del 15.9.2021 ha affermato che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica.
[...]
la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere – quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile – senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto [...] (cfr. Cass. Ordinanza n. 27690/2023)."
RISERVE, ATTO DI SOTTOMISSIONE E RISARCIMENTO PER ANOMALO ANDAMENTO LAVORI
In tema di appalti pubblici, la firma di un atto di sottomissione ad una variante non preclude l'esercizio del diritto di riserva, poiché tale atto mira solo a regolare l'esecuzione di nuove lavorazioni e non ha efficacia transattiva automatica. Ai fini della tempestività delle riserve, l'eccezione di decadenza deve essere sollevata tempestivamente dalla Stazione Appaltante, pena la sanatoria del vizio qualora la Direzione Lavori abbia risposto nel merito.
"La sottoscrizione dell’atto di sottomissione ad una variante ha infatti la finalità di consentire la realizzazione di nuove opere nell’ambito della stipulazione originaria, ma non ha efficacia transattiva di controversie insorte o abdicativa di future pretese, salvo che dall’atto emerga una esplicita rinunzia in tal senso.
[...]
In particolare, secondo quanto affermato anche di recente, dalla Suprema Corte “Tra gli atti idonei a ricevere le domande, sulla base del principio di buona fede e di affidamento dell’appaltatore, vanno indicati, come ritenuto anche dalla dottrina, i seguenti atti: verbale di consegna dei lavori; libretti delle misure, liste settimanali, conto finale; verbale di sospensione e verbale di ripresa dei lavori; ordini di servizio; verbale di ultimazione dei lavori.
Per questa Corte, poi, in tema di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere intesa quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare” (Cfr. Cass. Civ. n. 4893/2026, che richiama anche Cass. Civ. N. 10603/2024).
È dunque escluso che la sottoscrizione dell’atto di sottomissione possa comportare un’implicita rinuncia a far valere le riserve.
Devesi inoltre osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti, sicché - secondo quanto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire - “l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili” (Cass. Civ. n. 1637/2006)."

