Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Fallimento operatore
INTERRUZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RICORRENTE (79.2)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione di fallimento dell'operatore economico ricorrente, comunicata formalmente al giudice, integra un evento interruttivo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., imponendo l'onere della riassunzione del giudizio per evitarne l'estinzione definitiva. (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE A SEGUITO DI FALLIMENTO DELLA RICORRENTE
In tema di processo amministrativo, l'interruzione del giudizio dichiarata per il sopravvenuto fallimento della società ricorrente impone la riassunzione della causa entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione della relativa ordinanza; in mancanza di tale impulso processuale, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita di effi (...)

