Giurisprudenza e Prassi
Accesso agli atti e inammissibilità di domande nuove in replica
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2025
In tema di accesso agli atti in corso di giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a., l'istanza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l'amministrazione ha già provveduto all'ostensione dei documenti. È inoltre inammissibile la domanda di restituzione delle somme corrisposte per l'accesso quando formulata per la prima volta in sede di replica, non potendo tale atto processuale ospitare domande nuove non notificate.
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