ADESIONE AGLI ACCORDI QUADRO: POSSIBILE SOLO PER GLI ENTI INDIVIDUATI IN GARA (59)
In tema di accordi quadro, l’individuazione preventiva degli enti beneficiari costituisce un requisito essenziale di trasparenza e certezza del diritto: ne consegue che è illegittimo il provvedimento di non aggiudicazione motivato dalla convenienza di aderire a un contratto stipulato da altra centrale di committenza qualora l'ente aderente non fosse stato chiaramente indicato come beneficiario potenziale nei documenti di gara originari. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, la facoltà di non aggiudicare deve essere espressamente prevista nel bando e non può fondarsi su una valutazione di non convenienza basata sul mero raffronto con prezzi di altre convenzioni territorialmente non omogenee.
"L’eventuale estensione della convenzione quadro ad enti diversi da quelli specificamente indicati deve essere sottoposta al confronto concorrenziale... è necessario che l’eventualità della futura adesione di enti diversi da quelli indicati sia oggetto di una previsione esplicita negli atti di gara" (TAR Basilicata, n. 24/2026). "L'Amministrazione... vincolata la stessa Amministrazione all’aggiudicazione in presenza di un’offerta, come nella specie, obiettivamente conveniente rispetto al parametro prescelto".
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