APPALTO SPECIFICO: L'OGGETTO DEVE ESSERE CIRCOSCRITTO ALLE PRESTAZIONI CONTEMPLATE NEL BANDO E NEL DISCIPLINARE DELL'ACCORDO QUADRO ORIGINARIO (59)
In tema di contratti pubblici, l'appalto specifico non può avere un oggetto più ampio o eterogeneo rispetto a quello dell'Accordo Quadro da cui deriva. Qualora la lex specialis dell'Accordo Quadro preveda esclusivamente servizi di natura informatica (ICT), l'amministrazione non può affidare mediante interpello ai soli aggiudicatari dell'accordo stesso attività di supporto amministrativo alla riscossione tributi, stante la diversità strutturale tra le prestazioni e l'assenza di verifica dei requisiti professionali specifici in capo agli operatori.
"Non può [...] fondatamente sostenersi l’assimilabilità tra servizi amministrativi a supporto della gestione e controllo della tassa automobilistica regionale (oggetto dell’affidamento su cui attualmente si verte) e servizi informativi contabili regionali (inclusi tributi, pagamenti, fatturazione elettronica, gestione gare telematiche, etc.), oggetto di precedente affidamento del lotto n. 3, che in effetti non includono la gestione di servizi amministrativi.
L’affidamento dello specifico appalto di cui trattasi nell’ambito del precedente rapporto negoziale non è quindi corretta: quelli su cui attualmente si verte sono infatti servizi diversi da quelli riconducibili all’oggetto dell’accordo-quadro, relativamente ai quali, peraltro (come risulta già solo dal confronto delle previsioni del capitolato dell’accordo-quadro e quelle dell’appalto specifico), la selezione degli operatori aggiudicatari neppure è avvenuta in ragione dei requisiti di idoneità professionale e di quelli di capacità professionale e tecnica previsti per i servizi di gestione dei tributi degli enti pubblici.
Tra l’altro, le attività che costituiscono servizi amministrativi e quelle di supporto alla riscossione, sono espressamente previste nel capitolato dell’appalto specifico come attività GESA (Gestione sistemi, applicativi software e forniture connesse), mentre neppure vengono considerate nell’accordo-quadro, per il quale sono indicate esclusivamente delle attività di tipo informatico cd. ICT, ossia attività che hanno ad oggetto esclusivamente la gestione e l’implementazione degli applicativi informatici. Deve dunque escludersi che l’accordo-quadro abbia previsto anche solo implicitamente o indirettamente che nelle attività GESA fossero inclusi i servizi amministrativi o le attività di supporto alla riscossione.
[...]
Ai sensi dell’art. 87 d.lgs. n. 36 del 2023, infatti, se “Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte”, è il capitolato speciale a definire “i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante”; più in generale, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza (ex pluribus, Cons. Stato, III, 3 marzo 2021, n. 1813), il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale sono connotati ciascuno da una propria autonomia e da una propria peculiare funzione nell’economia della procedura, il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo integrando, eventualmente, le disposizioni del bando."
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