PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ COMMERCIALI NEGLI APPALTI CON RISERVA DI ESECUZIONE SOCIALE (61.1)
La distinzione tra riserva di partecipazione e riserva di esecuzione comporta che, qualora la stazione appaltante scelga la seconda opzione, non sussiste alcun requisito soggettivo di scopo sociale in capo ai concorrenti, rilevando l'impiego dei lavoratori svantaggiati esclusivamente come modalità obbligatoria di esecuzione contrattuale. Ai fini della verifica di anomalia dell'offerta, la valutazione di congruità deve essere parametrata sulla durata naturale del contratto, senza che l'aggiudicatario sia tenuto a giustificare analiticamente i costi per i periodi coperti da mere opzioni di proroga o rinnovo non ancora esercitate.
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