Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO PREMIALE: L’IMPRESA AUSILIARIA DEVE POSSEDERE I REQUISITI GENERALI DI MORALITÀ E I REQUISITI SPECIFICI OGGETTO DEL PRESTITO (104)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2026

In una procedura di gara, è legittima l'attribuzione di punteggio premiale per il possesso della certificazione ISO/IEC 27001 anche se l'ausiliaria detiene la versione precedente dello standard (2013/2017), purché risulti documentato l'avvio dell'iter di transizione verso il nuovo standard (2022) secondo le tempistiche fissate dagli organismi di accreditamento.

Inoltre, l’istituto dell’avvalimento premiale non può essere interpretato nel senso di imporre all'ausiliaria il possesso di requisiti di qualificazione speciali (quali fatturato o esperienze pregresse nel settore specifico del servizio messo a gara) estranei alla certificazione prestata, né l'iscrizione alla "White List" per attività non tassativamente indicate dalla normativa antimafia.

"[...] ritenere che l’impresa ausiliaria – che nel caso di specie si limita a “prestare” al concorrente, al fine di consentire allo stesso l’esecuzione di un servizio migliore, una certificazione di qualità relativa allo svolgimento di attività in campo informatico, che comunque riguardano certamente, nella parte della programmazione e gestione, anche l’espletamento del servizio mensa – debba essere in possesso di tutti i requisiti speciali richiesti per l’espletamento del servizio principale (fatturato, svolgimento di prestazioni analoghe) appare del tutto sproporzionato, irragionevole e non utile; simile conclusione finirebbe, peraltro, per renderebbe tale forma di avvalimento sostanzialmente impossibile, ciò che sicuramente non è l’obiettivo perseguito dal legislatore.

Analoghe considerazioni valgono, ad avviso della Sezione, con riferimento alla pretesa che l’ausiliario sia iscritto nella c.d. “white list”, la quale riguarda esclusivamente le attività imprenditoriali considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, elencate dall'art. 1, co. 53, della L. 190/2012, tra le quali non rientra quella svolta dalla odierna ausiliaria (“servizi di consulenza nel campo informatico”, codice ATECO 62.01).

Né può essere data di tale requisito una interpretazione estensiva, avendo la giurisprudenza più volte affermato che «trattasi di elenco tassativo e di stretta interpretazione» (da ultimo, TAR -OMISSIS-, sez. I, 6 marzo 2026, n. 1608, in termini, TAR Sicilia, Catania, sez. I, 22 luglio 2025, n. 2380; TAR Lazio, Latina, sez. I, 19 dicembre 2020, n.484)."

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