Giurisprudenza e Prassi

LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DEL CCNL COSTITUISCE UN OBBLIGO PROCEDIMENTALE INDEFETTIBILE CHE DEVE PRECEDERE L'AGGIUDICAZIONE (11)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La determinazione di aggiudicazione deve essere necessariamente preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza del CCNL, la quale assume carattere procedimentale obbligatorio e autonomo. L’equivalenza deve essere valutata come confronto strutturato tra le regole contrattuali e i parametri economico-normativi previsti dalla normativa, non risolvendosi nella mera verifica "di fatto" della sostenibilità dei costi garantiti dal rapporto di lavoro.

"Il TAR ha affermato, tra l’altro, che “La verifica di equivalenza è stata condotta dalla Stazione appaltante nell'ambito della valutazione complessiva dell'offerta economica, come emerge dal verbale del 24 ottobre 2025 (...)”.

Il punto è che di tale verifica nel verbale del 24 ottobre 2025 non si rinviene traccia.

L’equivalenza deve essere valutata come confronto tra regole contrattuali e non come mera verifica “di fatto” delle tutele garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro.

Va ricordato che “gli acquirenti pubblici non sono soltanto interessati all'acquisto al prezzo più basso o al miglior rapporto qualità/prezzo, ma anche a garantire che tramite gli appalti si conseguano vantaggi sociali e si evitino o si attenuino impatti sociali avversi durante l'esecuzione del contratto di appalto” (Comunicazione C (2021)3573 § 1.1.). Questa Sezione ha sottolineato (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2026, n. 3476) che “La prospettiva è quella dell’uso “strategico” dei contratti pubblici di matrice europea attraverso istituti volti a contemperare la libertà di iniziativa economica degli operatori privati, nell'ottica di favorire la concorrenza per il mercato e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese: “È espressione di questo orientamento l'art. 11 cod. contratti pubblici che, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera h), della L. 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici),ha introdotto, tra i principi generali del codice, l'obbligo delle stazioni appaltanti di indicare nei bandi o inviti il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione” (Corte cost. 16 dicembre 2025 n.188).

Le condizioni (normative ed economiche) previste dal CCNL indicato nel bando di gara costituiscono la soglia minima di garanzia non valicabile che non può essere oggetto di differenziale competitivo.

Al fine di precisare il contenuto della valutazione di equivalenza, il legislatore è intervenuto mediante l'art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 209 del 2004, che, a far data dal 31.12.2024, ha modificato il comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, stabilendo: "Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I. 01.6". In particolare, l'art. 3 del predetto Allegato introduce una espressa presunzione di equivalenza, l'art. 4 precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell'ipotesi in cui l'anzidetta presunzione non possa trovare applicazione (art. 4 Allegato I. 01.6 al d.lgs. 36/2023) e, infine, l'art. 5 (rubricato "Verifica della dichiarazione di equivalenza") stabilisce che "1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta. 2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato".

Le disposizioni richiamate confermano quanto in realtà già disposto dal previgente art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, ossia come la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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