DIVIETO DI RIBASSO COMPENSI PROFESSIONALI E LIMITI AL RICORSO CUMULATIVO
In tema di appalti pubblici, l’appello cumulativo avverso più sentenze di primo grado è inammissibile qualora le stesse, pur riferibili alla medesima gara, abbiano ad oggetto provvedimenti distinti e siano fondate su ragioni giuridiche autonome e non sovrapponibili. È legittimo il provvedimento di esclusione dell’operatore economico che, in sede di giustificativi nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, dichiari di aver applicato un ribasso percentuale sulla quota dei compensi professionali di progettazione dichiarata come non soggetta a ribasso dalla lex specialis, al fine di coprire i costi della voce "spese e oneri accessori" offerta con ribasso del 100%. Tale condotta configura infatti una modifica dell'offerta economica presentata in gara e una violazione del divieto di ribasso sui minimi tariffari.
"Il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali... nella specie, non sono ravvisabili... la domanda proposta nei due ricorsi si riferisce ad atti distinti, e le statuizioni del Collegio sono differenti in quanto di fondano su motivazioni autonome e non sovrapponibili" (Cons. Stato, n. 4096 del 2019; n. 2290 del 2024). "L’effettivo contenuto dell’atto consente agevolmente di ritenere che non vi è stata alcuna valutazione da parte della Stazione appaltante, ma la mera esecuzione di un provvedimento giudiziale".
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