E' CON L'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO CHE IL CREDITO DELL'APPALTATORE DIVIENE CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE
In tema di appalti pubblici di lavori, la determina di approvazione degli atti contabili finali e del certificato di regolare esecuzione, pur non costituendo una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., rappresenta un elemento presuntivo idoneo a dimostrare la corretta esecuzione delle prestazioni, con conseguente onere della prova a carico dell'Amministrazione circa eventuali difformità. È inefficace nei confronti dell'appaltatore la clausola che subordina il pagamento all'accredito di fondi da parte di enti terzi qualora tale condizione sia stata introdotta unilateralmente dalla Stazione Appaltante in una determina successiva alla stipula del contratto e in assenza di un accordo tra le parti.
"Il certificato di regolare esecuzione dei lavori, in assenza della formale approvazione da parte della stazione appaltante, non costituisce di per sé prova piena del credito vantato dall’appaltatore, né può essere qualificato quale ricognizione di debito. La Suprema Corte ha infatti affermato che «(…) correttamente la Corte territoriale ha escluso che il semplice certificato di esecuzione dei lavori potesse assumere valenza di riconoscimento di debito in assenza della sua approvazione, in ciò conformandosi all’insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 2075 del 25/01/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1832 del 26/01/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12884 del 26/05/2010), secondo il quale è con l’approvazione del collaudo da parte dell’Amministrazione che si perfeziona la fattispecie procedimentale del collaudo di opere pubbliche generativa del diritto dell’appaltatore al compenso. Ed altrettanto correttamente la Corte territoriale ha disatteso la tesi -che lo stesso ricorso definisce come ‘il principale ed assorbente motivo posto a fondamento dell’impugnazione’ (pag. 10) -della possibilità di attribuire al certificato di regolare esecuzione dei lavori valenza contrattuale, potendosi qui rammentare che, costituendo il certificato di regolare esecuzione delle opere atto unilaterale della P.A. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8091 del 14/06/2000), lo stesso non può integrare in alcun modo un accordo tra appaltatore e stazione appaltante.» (Cass. ordinanza n. 29251/2025 in deJure).
Ne deriva che il certificato di regolare esecuzione acquista efficacia probatoria qualificata solo con la successiva determina di approvazione da parte della stazione appaltante, la quale rappresenta il momento perfezionativo dell’accertamento amministrativo sulla regolarità delle opere. In tale prospettiva, è l’atto di approvazione – e non già il certificato in sé – a costituire elemento idoneo a dimostrare la corretta esecuzione dell’appalto, con conseguente spostamento sull’amministrazione dell’onere di provare eventuali difformità o inadempimenti. In mancanza di tale atto, il certificato rimane mera attestazione tecnica, priva del valore confessorio o ricognitivo che possa vincolare l’ente committente."
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