AMBIGUITÀ DELLA LEX SPECIALIS SULLA RIBASSABILITA' DELLA MANODOPERA E LIMITI DELL’AUTOTUTELA (41.14)
La mancata indicazione separata dei costi della manodopera, o l'indicazione influenzata da clausole ambigue della lex specialis che generano confusione tra importi assoggettati a ribasso e importi da scorporare, non può comportare l'esclusione dell'offerente né legittimare l'autotutela della Stazione Appaltante laddove l'errore sia imputabile esclusivamente alla formulazione degli atti di gara. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso di tutelare l'operatore economico incolpevole, consentendo la sanatoria o la conservazione dell'offerta che abbia sostanzialmente rispettato i requisiti di legge, dimostrando che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023.
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