Giurisprudenza e Prassi

DIVIETO DI RIBASSO DEI COSTI DELLA MANODOPERA: AGGIUDICAZIONE ILLEGITTIMA SE L'OPERATORE HA INDICATO COSTI INFERIORI ALLA SOGLIA MINIMA INDEROGABILE (108)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2026

Nelle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023, la clausola della lex specialis che preclude il ribasso sui costi della manodopera costituisce espressione di una scelta discrezionale della Stazione Appaltante finalizzata alla tutela dei lavoratori e vincola l'operatore economico alla sua stretta osservanza. Qualora il concorrente indichi costi inferiori alla soglia minima inderogabile, la Stazione Appaltante non può procedere all'aggiudicazione per un importo superiore a quello offerto per ricondurre l'offerta ai minimi di bando, configurandosi in tale caso un'inammissibile modifica postuma dell'offerta economica.

"Al riguardo, è sufficiente rilevare che è comprovata documentalmente, dagli atti prodotti in giudizio, una palese discrasia tra il prezzo offerto da A. e il prezzo per il quale le è stata aggiudicata la gara.

Nello specifico, l’offerta di A. prevede il 100% di ribasso sui costi ribassabili, e costi della manodopera pari a € 189.900,00 (v. doc. 12 della ricorrente).

La gara, tuttavia, è stata aggiudicata alla stessa Albachiara per l’importo pari a € 209.407,40, ossia per un importo ben diverso rispetto a quello offerto.

Peraltro, l’importo offerto dalla controinteressata (€ 189.900,00, come detto) si pone in evidente contrasto con la lex specialis, nella parte in cui si prevede la non ribassabilità dei costi della manodopera. Come specificato nella lettera d’invito (doc. 7 della ricorrente), infatti, “L’importo complessivo stimato posto a base dell’appalto di €. 220.792,74 è così suddiviso: - per la manodopera non ribassabile €. 205.907,40; - per la sicurezza non ribassabile €. 3500,00; - per spese generali ribassabili €. 11.385,34; - IVA €. 48.574,40; per un totale di 269.367,14”.

E per tale ragione, oltretutto, anche la verifica di congruità è stata effettuata su un’offerta (€ 205.907,40, ossia l’importo previsto dalla lex specialis) diversa da quella reale, con evidente travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti.

Del resto, nella fattispecie il costo della manodopera non è ribassabile, come visto, per precisa scelta discrezionale della stazione appaltante (v. la lettera di invito, sub doc. 7, cit., e la relazione illustrativa, sub doc. 8 della ricorrente), che ha così espresso in maniera inequivoca la volontà di connotare la specifica disciplina della gara nel senso di escludere dalla dinamica dei ribassi la componente relativa al costo della manodopera.

Al riguardo, non coglie nel segno l’assunto della controinteressata secondo cui sarebbe nulla la vista previsione della lex specialis che impone di non sottoporre a ribasso i costi della manodopera, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del Codice dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di una previsione tutt’altro che irragionevole che, lungi dall’imporre un requisito arbitrario, stabilisce una regola che non impedisce ai concorrenti di partecipare in condizioni di parità e che – specialmente negli appalti ad alta intensità di manodopera, come quello in esame, come efficacemente evidenziato dalla ricorrente – può valere come strumento discrezionale, in capo alle stazioni appaltanti, utile in concreto per tutelare il lavoro."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)