Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER COSTI MANODOPERA SOTTO SOGLIA NONOSTANTE IL SOCCORSO CORRETTIVO (110.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA Ordinanza 2024

L'esclusione di un operatore economico da una procedura di gara fondata sull'incongruità dei costi della manodopera deve ritenersi legittima qualora l'offerta si collochi al di sotto della soglia minima stimata dalla stazione appaltante, anche ove i chiarimenti forniti dal concorrente non siano idonei a sanare lo scostamento. In presenza di un atto plurimotivato, il rigetto delle censure avverso uno dei motivi autosufficienti preclude l'annullamento dell'atto stesso. Inoltre, ai sensi dell'art. 119 comma 4 c.p.a., l'istanza cautelare deve essere respinta qualora non venga fornita prova documentale della sussistenza di un danno di estrema gravità ed urgenza, tipico del settore dei contratti pubblici.

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