Giurisprudenza e Prassi

FINALITA' DEL PRODOTTO OFFERTO: L'EQUIVALENZA CONSENTE DI SUPERARE LE DIFFORMITA' STRUTTURALI RISPETTO ALLA DESCRIZIONE LETTERALE DEL CAPITOLATO (79)

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2026

In tema di gare pubbliche, il principio di equivalenza opera come limite al formalismo tecnico, permettendo l'ammissione di un prodotto composto da materiali differenti da quelli richiesti dal capitolato, ove lo stesso sia idoneo a garantire le medesime finalità assistenziali. Tale accertamento di equivalenza può legittimamente essere effettuato dalla commissione in forma implicita, qualora la conformità sia desumibile dalla documentazione tecnica. Parimenti legittima è la motivazione espressa tramite esclusivo voto numerico, la quale non è confinata ad ambiti di rigida misurazione matematica, ma è valida anche per valutazioni qualitative, se orientata da una predeterminata matrice di giudizi.

«Il Collegio reputa che le differenze strutturali fra i due prodotti possano essere superate mediante l’applicazione del principio di equivalenza stante la giurisprudenza del giudice amministrativo di appello secondo cui l’offerta di un prodotto composto da materiali diversi da quelli previsti dal capitolato può considerarsi equivalente a quello richiesto dalla stazione appaltante qualora la lex specialis contenga l'esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell'Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare (Consiglio di Stato sez. III, 4155/2024). […] la valutazione di equivalenza, come è avvenuto nel caso di specie, può essere effettuata anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (Consiglio di Stato sez. III, 9/06/2022, n. 4721). […] la massima giurisprudenziale secondo cui nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell'offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, non deve essere intesa nel senso che la valutazione numerica sia ammissibile solo ove costituisca applicazione di regole meccaniche o matematiche essendo invece la stessa legittima anche ove i criteri applicati dalla commissione ineriscano aspetti qualitativi non apprezzabili secondo formule meccaniche (Consiglio di Stato sez. III, 12/10/2023, n. 8893 punto 3.1 della motivazione) purché l’assegnazione dei punteggi venga orientata da criteri predeterminati ed intellegibili.»

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)