Giurisprudenza e Prassi
Equivalenza CCNL: illegittimo l'uso del superminimo per parità economica
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2026
Nell'ambito delle procedure di gara, l'operatore economico che dichiara l'applicazione di un CCNL differente da quello indicato dalla stazione appaltante deve garantire tutele equivalenti. Tale equivalenza economica, ai sensi dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, va verificata sulle sole componenti fisse della retribuzione; ne consegue che il superminimo, essendo voce accessoria ed eventuale erogata in favore del singolo lavoratore, non può essere computato per colmare il differenziale retributivo tra i due contratti collettivi a confronto.
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