Inequivalenza CCNL: l'assorbibilità del superminimo nega la parità retributiva
Nelle gare d'appalto regolate dal D.Lgs. 36/2023, la valutazione di equivalenza tra diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro deve fondarsi sulle componenti fisse e continuative della retribuzione. L'erogazione di un superminimo individuale, qualora sia previsto come 'assorbibile', non costituisce uno strumento idoneo a garantire l'equivalenza economica delle tutele, in quanto la sua natura accessoria e la possibilità di riassorbimento non assicurano ai lavoratori il medesimo trattamento retributivo tabellare del contratto indicato nella lex specialis.
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