INAMMISSIBILITÀ DELLA RETTIFICA DELL’OFFERTA ECONOMICA PRIVA DI ERRORE MATERIALE EVIDENTE (101)
L'errore materiale che non inficia l'offerta del concorrente deve consistere in un mero refuso riconoscibile immediatamente dalla lettura del documento d'offerta; la sua correzione non può comportare un'operazione di integrazione con elementi esterni, pena l'inammissibile manipolazione dei contenuti dell'offerta.
"La modificazione dell’offerta può – e deve – essere disposta solo allorché la stessa risulti affetta da un errore materiale... che possa essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile (Cons. di Stato, sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2101)".
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