Giurisprudenza e Prassi

LA NOTIFICA DEL RIFIUTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE RENDE LA CESSIONE DEI CREDITI INOPPONIBILE ALL'AMMINISTRAZIONE DEBITRICE (106)

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

La cessione dei crediti derivanti da contratti di appalto pubblico è inefficace e inopponibile alla Stazione Appaltante qualora quest'ultima notifichi il proprio rifiuto entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Tale disciplina pubblicistica riveste il carattere di lex specialis e deroga alla disciplina generale sulle cartolarizzazioni di cui alla Legge n. 130/1999.

"Tale condotta trova il proprio solido fondamento normativo nell'art. 106, c.13 del D.Lgs. 50/2016, il quale, ponendosi in continuità con il previgente art. 117 del D.Lgs. 163/2006, statuisce che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto, concessione o concorso di progettazione sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti unicamente qualora queste ultime non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Sul punto, va nettamente disattesa la tesi di parte attrice secondo cui l'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 30.4.1999 n. 130 prevalga sulle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

[...]

Di conseguenza, quando il debitore ceduto sia una Pubblica Amministrazione, l’ordinamento pubblicistico ha valore di lex specialis e, pertanto, deroga alle norme della Legge n. 130/1999 con esso incompatibili."

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