RISOLUZIONE APPALTO: L'ENTE PUÒ OPPORRE IN COMPENSAZIONE IL CREDITO PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA NEI LIMITI DEL PREGIUDIZIO SUBITO E PROVATO (136)
In caso di risoluzione del contratto di appalto pubblico per inadempimento dell'operatore economico, quest'ultimo mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e accertate in contraddittorio. La Stazione Appaltante non può legittimamente rifiutare il pagamento eccependo in compensazione l'importo della garanzia fideiussoria non reintegrata, qualora non alleghi e provi i danni concreti (ritardo, maggiori costi di riappalto) derivanti dall'inadempimento, poiché la cauzione ha natura di garanzia reale generica e non satisfattoria.
"La cauzione [...] non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore della P.A. Ne consegue che, ove alla prestazione segua l'inadempimento dell'appaltatore, la P.A. può soddisfare il proprio credito [...] ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subìto, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati.” Cass. sent. n.21205/2014) [...]"
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