Giurisprudenza e Prassi

FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E SPECIFICHE TECNICHE: VA PRIVILEGIATA UNA LETTURA LOGICO-OPERATIVA DELLA LEX SPECIALIS (95)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Le espressioni matematiche e le formule per l'attribuzione dei punteggi previste dalla lex specialis di gara devono essere applicate secondo un criterio di logica e ragionevolezza che conferisca un senso compiuto a tutti i fattori numerici ivi inseriti, facendo prevalere l'intenzione pratica e la funzionalità calibratrice della formula sulla rigida applicazione delle regole astratte della notazione matematica. Inoltre, nel giudizio amministrativo di appello vige la preclusione alla produzione di nuovi documenti, ivi compresa la consulenza tecnica di parte.

“Sebbene le regole della notazione matematica invocate [...] siano astrattamente corrette e diano effettivamente priorità all'operazione di divisione rispetto a quella di addizione o sottrazione, nondimeno sussistono chiari elementi per ritenere che l'espressione [...] vada intesa nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, in quanto [...] solo in quest'ultimo senso la formula produce numeri congruenti ai fini della calibrazione dei punteggi [...] volendo aderire alla lettura proposta [...], il secondo fattore della formula [...] risulterebbe del tutto privo di senso o comunque pleonastico”.

Sul divieto di nuovi mezzi di prova: “ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall’art. 345 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018 e 2506/2018; sez. III, 3142/2017)" (negli stessi termini, più di recente, Cons. Stato, sez. III, nn. 8098 del 2025 e 3846 del 2025)”.

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