Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA RIPETIZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI NELLA FASE DI EROGAZIONE

TAR ABRUZZO Sentenza 2024

In tema di finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo segue la distinzione tra fase di concessione e fase di erogazione. Mentre la prima fase, relativa all'esame della domanda e all'an del contributo, appartiene alla giurisdizione amministrativa per la presenza di poteri discrezionali, la seconda fase, relativa alla liquidazione finale e alla ripetizione dell'indebito basata sulla verifica dell'adempimento degli obblighi, coinvolge diritti soggettivi e ricade nella giurisdizione ordinaria.

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