Grave illecito professionale e rinvio a giudizio: esclusione non automatica
Ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, il grave illecito professionale configura una causa di esclusione non automatica che richiede un apprezzamento concreto e motivato da parte della stazione appaltante circa l'incidenza del fatto sull'affidabilità del concorrente. Il rinvio a giudizio, pur potendo costituire un idoneo mezzo di prova dell'illecito, non determina l'espulsione automatica del concorrente se la stazione appaltante, con motivazione congrua e non illogica, valorizza elementi di segno opposto quali la regolarità del servizio in corso e l'assenza di contestazioni contrattuali.
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