Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO QUADRO A CASCATA: INTERESSE AL RICORSO E DECADENZA DELLE CENSURE SULLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA DEL CCNL

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Non configura acquiescenza alla procedura selettiva la sottoscrizione dell'accordo quadro da parte dell'impresa utilmente collocata in graduatoria che abbia già impugnato l'aggiudicazione, in assenza di una dichiarazione chiara e incondizionata di rinuncia al ricorso. È inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta dal terzo graduato contro il secondo classificato qualora la disciplina di gara preveda l'ingaggio dei fornitori successivi al primo "a cascata", collocandoli di fatto su un piano di parità operativa.

La censura relativa alla violazione dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 per mancata equivalenza delle tutele del CCNL applicato è irricevibile se proposta oltre il termine decadenziale decorrente dall'ostensione dei verbali di commissione che hanno già scrutinato positivamente tale equivalenza.

"[...] l’acquiescenza rispetto ai provvedimenti impugnati avrebbe dovuto essere manifestata chiaramente, in occasione della stipula del contratto, mediante una qualsiasi dichiarazione espressa di segno contrario (rinuncia al ricorso ovvero dichiarazione di abbandono o altra dichiarazione equipollente): in mancanza di dichiarazioni contrarie, non può presumersi una volontà della ricorrente di rinunciare all’impugnazione precedentemente proposta.

Pertanto, in difetto di una chiara ed incondizionata volontà di rinunciare al ricorso pur dopo la stipula del contratto di appalto, non può ritenersi realizzata l’acquiescenza rispetto ai provvedimenti impugnati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2010, n. 7031, per una fattispecie similare).

[...] è fondata l’eccezione riproposta dalla M., in relazione alle censure nei suoi confronti riprodotte nel secondo motivo d’appello, potendo l’interesse all’impugnazione di S. configurarsi solo congiuntamente avverso la posizione di entrambe le appellate (A. e M.), e quindi al solo fine di conseguire il primo posto in graduatoria, non essendo invece configurabile un interesse a collocarsi in seconda posizione."

[...] la censura [...] è tardiva rispetto alla conoscenza del giudizio di equivalenza [...] intervenuta già in data 23 dicembre 2024, quando vi è stata l’ostensione dei verbali delle sedute riservate della Commissione"

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