INTERPRETAZIONE DELLA LEX SPECIALIS: UNA CLAUSOLA COSTITUISCE STRUMENTO PER INTERPRETARE LE ALTRE (82)
Va premesso che nell’attività interpretativa il giudice è vincolato alla centralità del dato letterale, ciò in quanto: “l’attività interpretativa giudiziale è segnata, anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e da cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa”(Cass. SS.UU. 11 luglio 20122, n. 15144; Cass. n. 16957 del 2018).
La giurisprudenza prevalente ha però precisato che l’interpretazione della lex specialis deve avvenire secondo le modalità esegetiche individuate dagli articoli 1362 e 1363 del codice civile, ossia mediante una interpretazione sistematica, tramite la quale il contenuto di una clausola costituirà lo strumento per l’interpretazione delle altre (Cons. Stato n. 7570 del 2024), attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto.
E’ stato, in più occasioni, affermato che il criterio sistematico ex art. 1363 c.c. non ha carattere sussidiario rispetto a quello letterale (Cons. Stato, n. 5871 del 2024), e quanto al rilievo dell’interpretazione sistematica nell’analisi del testo, questo Consiglio di Stato ha chiarito che l’interpretazione sistematica delle varie clausole trova fondamento anche nella tutela dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento dei concorrenti e, a tale fine, l’intera formulazione delle clausole, in ogni sua parte, consente di dare concreto rilievo al significato del dato testuale, perché solo attraverso il canone interpretativo della totalità si può ricavare il senso del tutto e, nel medesimo tempo, si comprende il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante.
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