INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS E INAMMISSIBILITÀ DI NUOVI MEZZI DI PROVA IN APPELLO
In sede di appello avverso le sentenze in materia di appalti, non sono ammessi nuovi mezzi di prova, ivi comprese le attestazioni tecniche o perizie di parte prodotte per la prima volta nel secondo grado di giudizio, qualora la documentazione fosse già nella disponibilità della parte o comunque acquisibile durante il primo grado. Ai fini dell'attribuzione di punteggi premiali, la stazione appaltante deve attenersi all'interpretazione letterale delle clausole tecniche del disciplinare: la presenza di accessori separati o componenti con finalità funzionali diverse (es. prevenzione del reflusso ematico) non è idonea a soddisfare un requisito specifico relativo alla struttura del dispositivo (es. tappo di chiusura terminale per tenuta pressione), a meno che l'offerente non abbia presentato una tempestiva dichiarazione di equivalenza.
«nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 1861/2026)»; «nell’interpretazione della lex specialis è necessario privilegiare preliminarmente il significato letterale delle singole clausole, con la conseguenza che, laddove le stesse – come nel caso di specie - abbiano un contenuto inequivoco, da un punto di vista letterale e logico, si devono escludere interpretazioni integrative contrarie (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 20 giugno 2025, n. 5405)».
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