GARA SUDDIVISA IN LOTTI: CIASCUN LOTTO E' AUTONOMO E L'ANOMALIA DI UN'OFFERTA NON REFLUISCE NELLE ALTRE OFFERTE (58 - 110)
Come indefettibilmente imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), del Codice del processo amministrativo, per potere essere valutata nel merito, la censura che assume l’incongruità dell’offerta presentata da un concorrente nell’ambito di una gara pubblica richiede la specificazione delle voci di costo erroneamente calcolate e l’illustrazione delle sottese ragioni, in assolvimento di un onere proprio del soggetto che agisce nel giudizio amministrativo.
E detto onere non può ritenersi assolto, come ritengono le appellanti, mediante il mero richiamo di pregresse valutazioni amministrative, ancorchè formate nell’ambito di altri lotti della stessa procedura evidenziale.
Invero, per costante giurisprudenza, una siffatta tipologia di procedura, pur se disciplinata dalla stessa lex specialis, si compone di tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti, con la conseguenza che, in una gara avente a oggetto l’aggiudicazione di più lotti, ciascuno di essi assume veste autonoma per quanto attiene alla partecipazione dei concorrenti, e costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti (Cons. Stato, III, 31 dicembre 2021, n. 8749; 18 maggio 2020, n. 3135; V, 12 febbraio 2020, n. 1070). Si tratta dello stesso principio sulla cui base l’adito Tar ha respinto, con un capo di sentenza rimasto incontestato, l’eccezione della difesa erariale circa la sua incompetenza territoriale.
Sicchè, anche sotto un profilo sostanziale, non può predicarsi né che l’accertata anomalia (da parte della stazione appaltante, ma anche, eventualmente, da parte del giudice amministrativo) di una o più offerte presentate da un concorrente nell’ambito di una procedura suddivisa in lotti possa refluire automaticamente nell’anomalia dell’offerta presentata dalla stessa concorrente in un diverso lotto, né che siffatta evenienza sollevi la parte che contesta la ritualità della partecipazione della concorrente medesima alla gara per detto lotto dalla relativa dimostrazione mediante gli ordinari principi di prova tipici del giudizio amministrativo.
Per tali ragioni, l’inammissibile impostazione ricorsuale che ha caratterizzato l’atto introduttivo del giudizio di che trattasi quanto alla contestazione della posizione della seconda classificata non può essere giustificata né alla luce dell’asserita peculiarità della vicenda controversa né considerando il fatto che la stazione appaltante, nell’ambito della procedura relativa al lotto 4, non ha sottoposto a verifica di anomalia l’offerta di detta concorrente: l’art. 34, comma 2, Cod. proc. amm. (“In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”), non introduce infatti alcuna eccezione all’art. 40, comma 1, lett. d), dello stesso Codice.
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