Giurisprudenza e Prassi

L'OFFERTA TECNICA DEVE POSSEDERE UN CONTENUTO INFORMATIVO SUFFICIENTE A PERMETTERE ALLA COMMISSIONE UNA VERIFICA PUNTUALE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, è illegittima l’attribuzione di punteggi tecnici relativi a criteri qualitativi (nella specie, la localizzazione centrale delle strutture) qualora l’offerta sia priva di relazioni descrittive, grafiche o fotografiche idonee a comprovare il possesso del requisito premiale. Tale omissione configura una carenza sostanziale dell’offerta non regolarizzabile ex post, atteso che il soccorso istruttorio non può essere esteso all'integrazione di elementi essenziali dell’offerta tecnica, pena la violazione del principio di immodificabilità della proposta e di par condicio tra i concorrenti.

"Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che l’aggiudicataria si era limitata a indicare gli immobili mediante un sommario riferimento ai dati catastali e all’indirizzo, senza corredare l’offerta di relazioni descrittive o di altri elementi idonei a consentire una adeguata rappresentazione del contesto urbano e delle condizioni di accessibilità ai servizi.

Tale carenza incideva direttamente sulla possibilità di applicare correttamente il criterio di valutazione previsto dal Disciplinare, che richiedeva una verifica sostanziale della collocazione delle strutture rispetto al centro cittadino e ai servizi.

Ne consegue che l’attribuzione del punteggio da parte della Commissione è avvenuta in assenza di concreti elementi nell’offerta tecnica, con conseguente violazione della lex specialis di gara.

Né tale carenza poteva essere colmata mediante il ricorso al soccorso istruttorio.

L’art. 101 del d.lgs. 36/2023 consente, come noto, infatti la regolarizzazione delle carenze formali della domanda e della documentazione amministrativa, ma non può essere esteso fino a consentire l’integrazione sostanziale dell’offerta tecnica.

Deve al riguardo ribadirsi il principio di immodificabilità dell’offerta, che costituisce corollario del principio di par condicio tra i concorrenti e che impedisce qualunque intervento successivo volto a integrare elementi essenziali dell’offerta tecnica. Il soccorso istruttorio è infatti ammissibile soltanto in presenza di omissioni, incompletezze o irregolarità riferite alla documentazione amministrativa e ai requisiti generali, ma non può essere utilizzato per incidere sulla struttura dell’offerta (ex multis Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

Nel caso di specie, la mancanza di elementi descrittivi idonei a consentire la valutazione del criterio D non integra una mera irregolarità formale, ma configura una vera e propria carenza sostanziale dell’offerta, non sanabile ex post."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati