Giurisprudenza e Prassi

APPALTO CON CORRISPETTIVO PARZIALMENTE FINANZIATO TRAMITE CESSIONE DEI CREDITI DEL "CONTO ENERGIA": LA MANCATA CESSIONE DA PARTE DELLA PA E' INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

Nell'ambito di un contratto di appalto pubblico, qualora il pagamento del corrispettivo sia strutturato attraverso un meccanismo di autofinanziamento che prevede l'obbligo per la stazione appaltante di cedere all'esecutore i crediti vantati verso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a titolo di "conto energia", il mancato perfezionamento di detta cessione per fatto imputabile all'amministrazione committente integra un inadempimento contrattuale. Ne consegue che la stazione appaltante è tenuta a versare direttamente all'appaltatore il saldo del corrispettivo, corrispondente agli incentivi illegittimamente incamerati, non potendo opporre una carenza di copertura finanziaria quando questa era ab origine assicurata proprio dal suddetto meccanismo di rientro economico.

"[...] il testo contrattuale all’art. 9, recante “Corrispettivi e modalità di pagamento”, stabiliva al punto B che l’Amministrazione si impegnava a remunerare l’appaltatore attraverso “la cessione del conto energia, che sarà corrisposta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il periodo di mesi n. 174 a partire dalla messa in esercizio degli impianti stessi”, gravando il Comune di [...] dell’obbligo di procedere “a propria cura e spese a tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dal G.S.E. o da chiunque altro per la cessione del conto energia”.

[...] risulta pacifico che il [...] non ha mai formalizzato i contratti di cessione dei crediti con il Gestore Servizi Energetici, così come previsto dall’articolo 9 del contratto, trattenendo i flussi del “Conto Energia” [...]

Ove ciò non accada e, in particolare, nell’ipotesi di debiti assunti in violazione delle norme che presiedono alla riferibilità dei rapporti negoziali all’ente medesimo, attraverso un procedimento c.d. di evidenza pubblica, le relative obbligazioni non sono mai riferibili all’ente ma direttamente all’amministratore o al funzionario che ha indebitamente contrattato con la P.A., atteso che, per effetto dell’art. 191 del d. lgs. n. 267/2000, si interrompe il rapporto di immedesimazione organica fra l'amministratore e l'ente locale.

Nel caso in esame, pertanto, la società attrice avrebbe dovuto agire con l’azione di responsabilità diretta contro il funzionario pubblico per il servizio reso senza il rispetto delle prescritte formalità, ma tale domanda, così come la domanda di arricchimento senza causa nei confronti del non risulta essere stata espressamente formulata in giudizio.

In definitiva, il [...] deve essere condannato al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro [...], a titolo di saldo residuo dovuto in virtù del contratto - CIG [...]".

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