PROVA DEL CREDITO DELL'APPALTATORE IN REGIME DI PROROGA TECNICA E RICOGNIZIONE DI DEBITO NEGLI APPALTI PUBBLICI
In tema di appalti pubblici, la prova del credito vantato dall'appaltatore per prestazioni eseguite in regime di proroga non può fondarsi su report di intervento privi di approvazione formale dell'Ente, né sull'assenza di contestazioni immediate. Parimenti, non costituisce ricognizione di debito la dichiarazione di un funzionario privo del potere di impegnare la P.A., inserita in un iter procedimentale non concluso.
«Nei rapporti con la pubblica amministrazione, e segnatamente in materia di esecuzione di prestazioni che postulano verifiche tecniche, contabili e amministrative, l’assenza di contestazioni immediate non equivale né ad accettazione definitiva della prestazione né a riconoscimento del debito, tanto più in difetto di documenti di contabilità, approvazione o liquidazione ritualmente formati. [...] Nei rapporti con la pubblica amministrazione, non è sufficiente una dichiarazione proveniente da un ufficio o da un funzionario, se non è dimostrato che lo stesso fosse competente a manifestare in via definitiva la volontà dell’ente in ordine al riconoscimento e alla liquidazione del debito.»[Giurisprudenza richiamata: Tribunale Ordinario Rieti, sez. 1, sentenza n. 273/2022; Tribunale Ordinario Rieti, sez. 1, sentenza n. 558/2021].
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