Giurisprudenza e Prassi

LA REGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA DEVE RITENERSI COMPROVATA DAL DURC: E’ PRECLUSA AL GIUDICE AMMINISTRATIVO UNA DIVERSA VALUTAZIONE BASATA SULLE SCRITTURE CONTABILI (94)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In sede di verifica dei requisiti di ordine generale, la regolarità fiscale e contributiva dell'operatore economico deve ritenersi comprovata dal possesso di DURC e certificazioni positive rilasciate dagli organi preposti, precludendo al giudice amministrativo una diversa valutazione basata sulle scritture contabili. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa: "i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti (Consiglio di Stato sez. V, 3 settembre 2024, n. 7378)".

Consegue che non assumono alcun rilievo le pendenze iscritte a bilancio, poiché "la presenza di poste debitorie nel bilancio può riferirsi a ipotesi differenti e non possono essere sovrapposti il piano della rappresentazione contabile con quello dell'accertamento della regolarità fiscale e contributiva".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)