RISOLUZIONE APPALTO PUBBLICO PER INADEMPIMENTO E RESTITUZIONE SOMME EROGATE (108)
Il regime speciale di risoluzione del contratto pubblico deroga al diritto comune per tutelare il prevalente interesse pubblico alla pronta esecuzione delle opere; pertanto, accertata l'incompletezza dei lavori e l'inadempimento dell'appaltatore, questi è tenuto a restituire alla Stazione Appaltante le somme incassate in eccedenza rispetto alle lavorazioni certificate. "L’effetto retroattivo della risoluzione comporta l’obbligo della restituzione delle reciproche prestazioni... l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 comma 5)". In tale contesto, l'istituto delle riserve è inapplicabile poiché presuppone un contratto ancora valido e in corso di esecuzione.
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